Diventare azienda formatrice

Desiderate diventare azienda formatrice? Qui trovate le informazioni necessarie.

Solarlehre Start Swissolar | © Swissolar / Valeriano Di Domenico

Autorizzazione alla formazione

Un’autorizzazione alla formazione è la premessa per diventare azienda formatrice. Questa disposizione viene trasmessa dall'Ufficio cantonale della formazione professionale. Le aziende possono presentare una domanda all'Ufficio della formazione professionale del loro Cantone anche se non rispettano ancora tutti i requisiti. L’autorizzazione alla formazione viene conferita separatamente per ogni apprendistato. Dopo la richiesta, il Cantone verificherà se l'azienda adempie alle condizioni di personale e aziendali in conformità con l'Ordinanza sulla formazione professionale. Nel caso di aziende con più sedi l’autorizzazione alla formazione deve essere conferita dal Cantone in cui si trova il luogo di lavoro dell’apprendista. L'azienda non deve sostenere alcun costo per l’autorizzazione. 

Condizioni aziendali

Le condizioni aziendali dipendono dalle competenze operative richieste nel profilo di qualificazione dell'apprendista secondo il piano di formazione per installatrice/installatore di impianti solari o il piano di formazione per montatrice/montatore di impianti solari. Il campo di attività dell'azienda deve essere sufficientemente ampio da garantire l'insegnamento delle competenze richieste nel piano di formazione e l'impiego produttivo degli apprendisti. Naturalmente, deve essere garantita la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. 

Rete di aziende formatrici

Se il campo di attività di un’azienda non copre l’intero profilo di qualificazione, esiste la possibilità di una rete di formazione. Si tratta di una collaborazione tra due o più aziende che si completano e si integrano a vicenda in modo da poter offrire agli apprendisti l’intera gamma di attività richieste. Maggiori informazioni sulle reti di aziende formatrici. 

Autorizzazione secondo l'Art. 14

Per le aziende che offrono la formazione di installatrice/installatore di impianti solare AFC, è inoltre necessaria un'autorizzazione per i lavori di installazione ad impianti speciali ai sensi dell'Art. 14 dell’Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).

Secondo l’Ordinanza sulla formazione professionale di base (Art. 15), le persone che frequentano la formazione professionale di base di installatrice/installatore di impianti solari AFC possono essere formate in aziende che:

a) Dispongono di un’autorizzazione generale d’installazione di cui all’Art. 9 dell’Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) e impiegano una persona del mestiere (Art. 8 OIBT) o una persona di cui all’Art. 10a, cpv. 1 OIBT che sorveglia e istruisce le persone in formazione durante i lavori d’installazione secondo l’OIBT;

oppure

b) Dispongono di un’autorizzazione d’installazione limitata secondo l’Art. 14 OIBT e impiegano il titolare di un’autorizzazione a eseguire lavori sugli impianti solari, che sorveglia e istruisce le persone in formazione durante i lavori d’installazione secondo l’OIBT.

Aziende formatrici con autorizzazione generale d’installazione ai sensi dell’Art. 8 OIBT:

I lavori d’installazione devono essere eseguiti sotto sorveglianza, vale a dire che una persona titolare dell’autorizzazione può sorvegliare fino a 20 persone. Alla persona titolare dell’autorizzazione sono sottoposte un massimo di 3 persone autorizzate a eseguire il controllo, ciascuna delle quali a sua volta può sorvegliare altre 10 persone. La persona incaricata della sorveglianza deve istruire le persone in formazione durante i lavori d’installazione, ossia accompagnare «ad ogni passo» la persona da istruire durante i lavori d’installazione.

Aziende formatrici con autorizzazione d’installazione limitata ai sensi dell’Art. 14 OIBT:

La persona titolare dell’autorizzazione deve istruire le persone in formazione durante i lavori di installazione, ossia accompagnare «ad ogni passo» la persona da istruire durante i lavori d’installazione.

Raccomandazione: per ogni titolare dell’autorizzazione possono svolgere il tirocinio in azienda da 1 a 3 apprendisti.

Formatrici e formatori

L'azienda deve impiegare una formatrice o un formatore professionale al 100%, oppure due formatrici/formatori ciascuno impiegati almeno al 60%. È possibile formare un ulteriore apprendista per ogni specialista aggiuntivo dell'azienda impiegato al 100% (o per due specialisti impiegati almeno al 60% ciascuno). 

Si considera specialista una persona che dispone di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel settore di specializzazione dell'apprendista. 

Nelle aziende che possono formare un solo apprendista, un secondo apprendista può iniziare il proprio percorso di formazione quando il primo entra nell'ultimo anno. In casi particolari, l'autorità cantonale può autorizzare un'azienda a superare il numero massimo di apprendisti. 

Requisiti in merito alle formatrici e ai formatori 

  • Attestato federale di capacità in una professione affine o titolo della formazione professionale superiore del settore
  • Professioni affini: copritetto AFC, impermeabilizzatore AFC, costruttore di facciate AFC, lattoniere AFC, installatore di riscaldamenti AFC, carpentiere AFC, installatore elettricista AFC, elettricista di montaggio AFC
  • Almeno 3 anni di pratica professionale nel campo dell’apprendistato
  • Completamento del corso per formatori in azienda 

Utili checklist per le aziende formatrici

Per facilitare il processo di apprendisto, sono disponibili presso il CSFO una raccolta di utili checklist che coprono temi importanti come la pianificazione della formazione, la stipula dei contratti di apprendistato e l'assistenza agli apprendisti. Questi documenti offrono una guida strutturata per assicurare che tutti i passi pertinenti siano presi in considerazione. Le checklist  sono disponibili e possono essere scaricate direttamente su formazioneprof.ch.

Sicurezza e tutela della salute

Le formatrici e i formatori in azienda sono responsabili della sicurezza e della tutela della salute degli apprendisti. Devono per questo provvedere che gli apprendisti siano informati degli argomenti rilevanti dell'azienda e che siano guidati e supervisionati. Il regolamento e le raccomandazioni adeguate devono essere consegnati per iscritto agli apprendisti. Inoltre, i genitori o i tutori devono essere informati sulle condizioni di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure adottate. Ulteriori informazioni: Ordinanza di formazione Art. 10Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori OLL 5.

Svolgimento di lavori pericolosi

In linea di principio, è vietato ai giovani eseguire lavori pericolosi. Sono possibili eccezioni se il lavoro pericoloso è indispensabile per la formazione nella professione di apprendista. Questo è il caso delle installatrici e degli installatori di impianti solari AFC, nonché delle montatrici e dei montatori di impianti solari CFP. Secondo il piano di formazione nel campo professionale dell'involucro edilizio (Allegato 2, pag. 44 e segg.), i giovani a partire dai 15 anni possono essere chiamati a svolgere lavori pericolosi limitati, a condizione che vengano osservate le misure di accompagnamento. Le aziende formatrici sono obbligate a metterle in atto. Ciò viene verificato nell’ambito della richiesta delle autorizzazioni di formazione da parte dell’azienda. 

Stage d'orientamento

Per attrarre i futuri apprendisti, è fondamentale offrire regolarmente la possibilità di svolgere stage d'orientamento. Gli stage offrono ai potenziali apprendisti una visione pratica della professione e aiutano a verificare l'idoneità degli interessati.

Punti principali:

  • Pianificare in anticipo: offrite stage d'orientamento in modo regolare
  • Sguardo vicino alla pratica: lasciate che gli interessati svolgano compiti semplici e vivano la vita quotidiana del lavoro
  • Verifica dell'idoneità: approfittate degli stage per valutare l'idoneità degli interessati

Una regolare offerta di stage di orientamento vi assicura una crescita di qualità e rafforza la vostra azienda come azienda formatrice.

Maggiori informazioni sugli stage d'orientamento sono consultabili qui

 

Domande frequenti

  • Quanti giorni di scuola frequentano gli apprendisti?

    Gli apprendisti di lingua italiana frequentano 1 giorno di scuola alla settimana presso il Centro professionale tecnico (CPT) di Lugano-Trevano.

  • Coloro che svolgono un apprendistato nel settore del solare vengono formati insieme ad apprendiste e apprendisti di altre professioni nella scuola professionale?

    Durante il primo anno la formazione nella scuola professionale si svolge insieme agli apprendisti e alle apprendiste copritetto, impermeabilizzatrici e impermeabilizzatori, costruttrici e costruttori di facciate, costruttrici e costruttori di ponteggi e professioniste e professionisti delle schermature solari.

  • In qualità di azienda formatrice interessata, dobbiamo prima contattare l’Ufficio della formazione professionale per comunicare che desideriamo formare apprendiste e apprendisti?

    A partire dal 1° ottobre 2023, le aziende formatrici possono richiedere presso il rispettivo Ufficio cantonale della formazione professionale un’autorizzazione per la formazione di apprendiste e apprendisti (autorizzazione alla formazione). Questa richiesta potete e dovreste farla ancora prima di aver trovato le future apprendiste e i futuri apprendisti.

  • Abbiamo diverse sedi. Ci occorre un’autorizzazione alla formazione per ciascuna sede?

    L’autorizzazione alla formazione viene rilasciata dall’Ufficio della formazione professionale del Cantone di ubicazione (Art. 20 LFPr; Art. 9 OFPr). Se le sedi si trovano in Cantoni diversi, è necessario richiedere un’autorizzazione alla formazione in ogni Cantone.

  • Abbiamo diverse sedi. Dobbiamo impiegare una formatrice o un formatore in entrambe le sedi?

    L’autorizzazione alla formazione viene rilasciata dall’Ufficio della formazione professionale del Cantone di ubicazione (Art. 20 LFPr; Art. 9 OFPr). Se le sedi si trovano in Cantoni diversi, dovete impiegare una formatrice o un formatore in entrambe le sedi. All’interno di uno stesso Cantone, una formatrice o un formatore potrebbe eventualmente essere responsabile della formazione in più sedi. Questo aspetto deve essere chiarito di caso in caso con l’Ufficio della formazione professionale del relativo Cantone.

  • Quali sono le retribuzioni degli apprendisti nei tre anni di apprendistato AFC?

    Stipendio consigliato:

    1° anno di apprendistato CHF 900.- lordo/mese

    2° anno di apprendistato CHF 1'100.- lordo/mese

    3° anno di apprendistato CHF 1'300.- lordo/mese

  • Qual è la retribuzione consigliata per gli apprendisti dell'apprendistato biennale CFP?

    Il salario consigliato per gli apprendisti CFP è lo stesso degli apprendisti AFC:

    1° anno di apprendistato CHF 900.- lordo/mese

    2° anno di apprendistato CHF 1100.- lordo/mese

     

  • L’apprendistato può essere svolto anche in meno di tre anni?

    Formazione abbreviata

    La durata dell’apprendistato abbreviato è di competenza dell’autorità cantonale competente.

    L’entrata diretta nel terzo anno di apprendistato è possibile se i seguenti requisiti sono rispettati:

    1. Attestato federale di capacità AFC in una delle seguenti professioni:

    • Impermeabilizzatrice / Impermeabilizzatore
    • Copritetto
    • Costruttrice di facciate / Costruttore di facciate
    • Lattoniera / Lattoniere
    • Carpentiera / Carpentiere

    2. Almeno 120 giorni di esperienza pratica nel campo dell’installazione di impianti solari prima dell’inizio dell’apprendistato.

    3. Materie legate all’insegnamento della cultura generale portate a termine.

    L’entrata diretta nel secondo anno di apprendistato è di principio possibile per le persone che dispongono di un attestato federale di capacità AFC, oppure di un CFP nella professione di montatrice/montatore di impianti solari, oppure della maturità liceale.

    Consigliamo:

    1.    almeno 60 giorni di esperienza pratica nel campo dell’installazione di impianti solari prima dell’inizio dell’apprendistato.

    2.    ottenimento delle seguenti qualifiche nell’ambito della protezione collettiva prima o all'inizio dell'apprendistato:

    • DPI anticaduta
    • Imbracatura di carichi
    • Macchinari pericolosi
    • Piattaforme di lavoro elevabili

    I corsi possono venir svolti tra l’altro anche presso il centro di formazione Polybau.

  • Quale retribuzione percepiscono gli apprendisti nel programma di apprendistato ridotto?

    Salario minimo secondo il CCL meno il 20% per l'assenza dalla scuola professionale e dalla formazione pratica (circa 10 settimane all'anno).

    Inoltre, una detrazione di circa il 30% per il carico di lavoro ridotto. In questo caso è importante considerare quanto l'apprendista possa essere impiegato nella nuova occupazione. Ha già un'esperienza rilevante e può essere impiegato bene? È in grado di svolgere il lavoro in modo indipendente? A seconda di ciò, una riduzione dal 10 al 50% è appropriata.  

  • Posso formare apprendisti nelle professioni solari anche nel Liechtenstein?

    Sì, per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio per la formazione professionale e la consulenza di carriera

 
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